Art. 4.

      1. Lo xenotrapianto di organi umanizzati è una forma di trapianto sull'uomo di organi coltivati in animali, nati e cresciuti in ambiente sterile e geneticamente modificati. Gli istituti che svolgono ricerca in tale ambito della genetica finalizzata ai trapianti di organo possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e possono usufruire dei finanziamenti del fondo speciale di cui al medesimo articolo 3, comma 4.

 

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      2. Tutti i tipi di ricerca genetica o di manipolazione genetica ai fini della ricerca non rientranti nella definizione di xenotrapianto di cui al comma 1 sono vietati sul territorio nazionale da parte di istituti sia pubblici che privati.