1. Lo xenotrapianto di organi umanizzati è una forma di trapianto sull'uomo di organi coltivati in animali, nati e cresciuti in ambiente sterile e geneticamente modificati. Gli istituti che svolgono ricerca in tale ambito della genetica finalizzata ai trapianti di organo possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e possono usufruire dei finanziamenti del fondo speciale di cui al medesimo articolo 3, comma 4.